28May

Vengono analizzati i punti cruciali della ordinanza 68 del 26 maggio 2023 del Tar di Trento in merito alla vicenda dell'orsa JJ4. Sono commentati gli aspetti cruciali della ordinanza e le relative criticità nella gestione del problema orsi in Trentino

La tanto attesa ordinanza del Tar di Trento prolunga al 27 giugno per l’orsa JJ4 (e per MJ5 al 22 giugno) la sospensione dell’abbattimento disposto dal Presidente della Provincia, ed al 14 dicembre la sessione per la discussione nel merito delle istanze che saranno presentate. Pur non accogliendo di fatto nessuna delle eccezioni avanzate dalle associazioni animaliste, sia sulla legittimità del provvedimento del Presidente della Provincia di Trento, sia sui criteri di identificazione di JJ4 come responsabile della morte del runner Andrea Papi, il TAR consente ai ricorrenti, non essendo decorsi completamente i tempi per l’opposizione, di integrare la documentazione già presentata e di renderla coerente con gli scopi della opposizione stessa entro il 27 giugno. In particolare, si legge nella ordinanza del TAR, il ricorso di legittimità deve essere esteso anche nei confronti delle regole fissate dal PACOBACE (Piano d’Azione Interregionale per la Conservazione dell’Orso Bruno nelle Alpi Centro-Orientali),  coordinato da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e dal Ministero dell’Ambiente (senza il cui parere positivo gli orsi problematici non sarebbero abbattibili) . E’ il piano infatti che prevede specifici standard per l’identificazione dei soggetti problematici ed i criteri per l’abbattimento. Il piano (di cui sarebbe utile conoscere i reali stati di avanzamento), è molto dettagliato  relativamente alle misure precauzionali di gestione e di controllo. Ma, neanche eccezionalmente, prende in considerazione l’ipotesi che il conflitto uomo-orso possa esitare in una tragedia come quella occorsa ad Andrea Papi. E’ invece soprattutto finalizzato ad individuare una serie di azioni economiche (risorse per misure di prevenzione e risarcimenti in caso di danni) per rendere tollerabile la presenza dell’orso sui territori. 

Nelle premesse del capitolo 2 si legge: 

•             Il conflitto tra orso ed attività antropiche, generalmente inteso come il verificarsi di danni di natura                essenzialmente economica ad opera del plantigrado, ha rappresentato il movente principale delle                campagne di persecuzione condotte nei confronti della specie. Benché attualmente il conflitto con        l’Orso bruno non rappresenti più un pretesto di eradicazione su larga scala, esso costituisce un            elemento essenziale su cui incentrare le strategie e le politiche di conservazione della specie. 

•             La presenza del plantigrado può innescare tensioni relazionate all’impatto sulle risorse agricole,              zootecniche ed apistiche; tali tensioni possono essere amplificate da aspetti emotivi e psicologici       connessi con la paura nei confronti dell’orso. 

•             Una scarsa accettazione dell’orso può ostacolare le politiche di tutela della specie ed aumenta il          rischio di abbattimenti illegali degli animali.

 •             Un’efficace gestione del conflitto tra orso e attività antropiche, basata sull’attivazione di           un’adeguata strategia di prevenzione e risarcimento dei danni, nonché sull’informazione e il      coinvolgimento delle categorie professionali maggiormente interessate rappresenta un elemento    indispensabile per la conservazione dell’Orso bruno e per la sua accettazione da parte delle    comunità locali. 

Il TAR, oltre a rilevare questa carenza formale e sostanziale, nella mancata chiamata in causa del PACOBACE, evidenzia anche come non siano state presentate concrete e circostanziate proposte per il trasferimento in altri sedi dell’orsa, ma solo manifestazioni d’intenti, non sufficienti per essere considerate coerentemente valutabili. Trasferimento, che, tra l’altro, al di fuori della Provincia di Trento, la corte definisce come extra ordinem, cioè misura non prevista, dalla legislazione di riferimento. 

Proprio su questa considerazione si basa la valutazione di compatibilità ed accettabilità delle misure previste dalla Provincia di Trento; cioè l’uccisione degli orsi considerati problematici. 

Cosa su cui tutti invece sono d’accordo (Provincia, ISPRA, Animalisti, Ministero dell’Ambiente e TAR) è che gli orsi, abituati, si legge nella ordinanza del TAR, “a muoversi anche di chilometri in solo giorno”, non possano rimanere prigionieri in un centro di piccole dimensioni come quello di Casteller. Oltre ad essere in condizioni che ne aumenterebbero l’aggressività e l’equilibrio comportamentale, la loro presenza, in una stima di lungo periodo, limiterebbe la funzionalità e la finalità del Centro stesso che ha soprattutto scopi di recupero, degenza e reimissione in libertà dei selvatici. 

Pertanto il destino di JJ4  prevede due uniche soluzioni: o l’abbattimento o il trasferimento in una idonea struttura in Italia od all’estero alla condizione che quanto verrà prospettato abbia caratteristiche di coerenza ed applicabilità, anche in accordo con quanto previsto dal PACOBACE (significa che, di fatto, sarà necessario un accordo con i sottoscrittori del PACOBACE ?) e si mettano a disposizione, o si individuino, i fondi per l’operazione da parte di chi la propone. 

Si può quindi affermare che ad oggi è ancora possibile ipotizzare la salvezza per JJ4 e MJ5. 

Sul piano generale inoltre il TAR sottolinea come esuli dalle proprie competenze entrare nel merito di ogni valutazione su temi quali: 

  • le problematiche generali relative alla convivenza uomo-orso a seguito della implementazione del progetto Life-Ursus ;
  • l’attualità del programma stesso, e la complessiva gestione del programma stesso da parte delle Amministrazioni competenti;
  • l’idoneità o meno delle misure previste nel PACOBACE, nei confronti degli orsi cosiddetti problematici e pericolosi, a prevenire e fronteggiare incidenti tra uomo e orsi nella Provincia di Trento, come quelli che hanno visto protagonista l’orsa denominata JJ4;
  • Le ragioni per cui l’orsa, al momento dell’aggressione del giovane, si trovava in libertà, nonostante i ripetuti episodi dei quali l’orsa stessa si era resa protagonista, l’ultimo dei quali risale al 22 giugno 2022, ma non risulta oggetto di provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti.

 Elencando questi ambiti di non competenza, il TAR di Trento individua di fatto una serie di criticità che meriterebbero comunque almeno una profonda riflessione, se non un’indagine, sulla gestione del Progetto Life Ursus e sulla reale applicazione e funzionalità del PACOBACE da parte delle Amministrazioni Competenti (Enti Territoriali, ISPRA, Ministero Ambiente).

Se a questo aggiungiamo che il trasferimento, come potrebbe essere applicato all’orsa JJ4, di fatto è una misura extra ordinem, non prevista e quindi non supportata economicamente, si prospettano grossi problemi in futuro, nella gestione della popolazione degli Orsi in Trentino. Soprattutto per il destino di quei soggetti che dovessero essere considerati soprannumerari. 

Elencando questi temi di non competenza, forse il TAR ha voluto anche gettare una luce affinchè il problema sia affrontato in ambito politico e giuridico su scala nazionale. Il problema degli Orsi in Trentino infatti ha molti punti in comune con il problema dei lupi, dei cinghiali e dei cani rinselvatichiti in altri areali nazionali. Non solo per l’eventuale diretta ricaduta sull’uomo, ma anche come integrità sanitaria    del patrimonio zootecnico e delle attività ecosostenibili dei territori. Insomma un piano per bilanciare territorio, ambientalismo e animalismo soprattutto nelle aree marginali e montane che sono quelle più preziose dal punto di vista bioantropico.